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D.M. 31/07/2001 n. 364b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaboratori descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle". -Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n.98. Art. 3. Criteri di assegnazione degli incarichi 1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla Legge n. 109 deve garantire il pieno impiego della professionalità in servizio presso gli uffici del Ministero responsabili dell'intervento nonchè l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge medesima. 2. Il personale destinatario del compenso è individuato, in conformità a quanto disposto nel comma 1 e tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, nel rispetto delle quote massime stabilite dall'articolo 4 del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera nonchè del criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in sede di contrattazione d'istituto, sono annualmente individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento. Note all'art. 3 -Per il testo dell'art. 18, commi 1 e 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda la nota alle premesse. Art. 4. Quote spettanti 1. Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il seguente criterio a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 per cento b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1. progettazione preliminare: fino all'8 per cento; 2. progettazione definitiva: fino al 20 per cento; 3. progettazione esecutiva: fino al 30 per cento; 4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori di manutenzione: fino al 25 per cento c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al 15 per cento d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collabo ratori: fino al 15 per cento e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al 25 per cento f) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: fino al 13 per cento. 2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata non può essere inferiore al 5 per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad f) del precedente comma 1. 3. La redazione del progetto preliminare, come individuato dall'articolo 16, comma 3, della Legge n. 109, comporta la corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera b), punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), d), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti appartenenti all'amministrazione. Note all'art. 4: -L'art. 16, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita: "3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonchè in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa". Art. 5. Disposizioni particolari 1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata. 2. L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni. 3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non è conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della Legge n. 109. Art. 6. Liquidazione degli incentivi per la progettazione 1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo. Art. 7. Incentivi per la pianificazione 1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 149, comma 2, del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ripartito l'85 per cento dell'incentivo previsto dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il restante 15 per cento dell'incentivo è attribuito al responsabile del procedimento. 2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento. Note all'art. 7: -Il testo dell'art. 149 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, così recita: "Art. 149. 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico- territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. 2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144. 3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi". - Per il testo dell'art. 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse. Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato approvato alla data della sua entrata in vigore. Il Decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, è abrogato. Il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 2001 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 189 |
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